Art. 3 — Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto

All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo le parole: «dall'INPS» sono inserite le seguenti: «e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni,»;
  • b)al secondo periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL»;
  • c)al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'INAIL»;
  • d)al sesto periodo, dopo le parole: «all'INPS» sono inserite le seguenti: «o all'INAIL».

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art3 · fonte del testo