1. All'articolo 375 del codice penale, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "davanti all'autorita' giudiziaria ovvero" sono inserite le seguenti: "alla persona richie- sta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata" e dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". All'articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,";
  • b)al secondo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".

Testo vigente dal 3 gennaio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397~art22 · fonte del testo