Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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urn:nir:stato:legge:2026-10-09;180~art9