Art. 1 — Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515

Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: "deve essere trasmessa", sono inserite le seguenti: "entro tre mesi dalla proclamazione";
  • b)all'articolo 7, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione";
  • c)all'articolo 14 e' abrogato il comma 5;
  • d)all'articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: "Collegio", e' inserita la seguente: "regionale";
  • e)all'articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: "proclamato eletto".

Testo vigente dal 3 gennaio 1997

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1996-12-31;672~art1 · fonte del testo