All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell' ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-15;32~art2 · fonte del testo