Art. 20 — Soppressione dell'ONCC e trasferimento del patrimonio

L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive modificazioni, e' soppressa, a decorrere dal 1 gennaio 1971. Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono trasferiti alla Unione italiana ciechi.

Testo vigente dal 23 giugno 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art20 · fonte del testo