I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilita' di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo e' fornito solo su specifica richiesta del consumatore. Nell'ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunita', e' messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare e' apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 20 aprile 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-03-21;55~art3 · fonte del testo