La domanda per ottenere la liberazione condizionale e' presentata al comandante dello stabilimento penale, che la trasmette al giudice di sorveglianza, con le informazioni sulla condotta del condannato e con il parere dell'apposita commissione presso lo stabilimento militare di pena, o, se trattasi di detenuti in istituti ordinari di pena, del consiglio di disciplina.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art33 · fonte del testo