Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a lire 173.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 252.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 103.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 182.785 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento relativo all'anno 1989 per lire 32 miliardi e l'accantonamento: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" per lire 71.350 milioni per l'anno 1989 e lire 182.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-12-29;412~art1 · fonte del testo