Gli impianti dei collegamenti telefonici vengono eseguiti nelle localita' che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia gia' stata presentata regolare domanda da parte dei comuni interessati, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 marzo 1973, n. 86. Gli impianti medesimi vengono, altresi', eseguiti nelle localita' per le quali sia inoltrata analoga domanda entro il periodo di validita' della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti indicati nel precedente comma.

Testo vigente dal 19 maggio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;220~art2 · fonte del testo