La domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di piu' aventi diritto, anche da uno solo di essi per si e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarieta' dell'indennizzo. Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno gia' presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

Testo vigente dal 11 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;16~art7 · fonte del testo