Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XII e XIII per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previste rispettivamente dagli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non puo' essere assegnato agli organi centrali delle aziende stesse, eccezione fatta per gli uffici esecutivi centrali.

Testo vigente dal 19 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;49~art7 · fonte del testo