L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, e' sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1 luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze e' attribuito, per ciascun giorno in cui e' chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso di abbinamento corrispondente ad una indennita' pari all'80 per cento della prestazione prevista per il quartiere o la zona abbinati e comunque in misura non superiore al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, secondo l'aliquota spettante al portalettere o ai portalettere che eseguono il servizio. Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a piu' agenti, il compenso e' ripartito fra gli stessi, in relazione alle rispettive prestazioni. L'abbinamento non puo' riguardare piu' di un quartiere o zona".

Testo vigente dal 19 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;49~art10 · fonte del testo