Art. 11 — Disposizioni finali

Restano fermi i poteri di vigilanza spettanti all'amministrazione governativa sui pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica, in base alle leggi vigenti. I programmi di esercizio e le tariffe saranno, determinati nei modi previsti per gli altri trasporti pubblici urbani, ancorche' la sede della ferrovia metropolitana cada in territori di piu' comuni. Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente legge.

Testo vigente dal 15 gennaio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-29;1042~art11 · fonte del testo