La concessione dell'attestato di approvazione per i cavalli e gli asini stalloni puo' essere negata, oltre che per i motivi di cui all'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642, anche per le seguenti cause:

  • a)constatazione di scarsa fecondita' nel riproduttore;
  • b)esito sfavorevole del controllo della discendenza del riproduttore stesso.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art9 · fonte del testo