Art. 12
In caso di recidiva, o comunque di ricaduta, anche se, per il fatto precedente, vi sia stata oblazione, non e' ammessa altra oblazione, e la pena di cui agli articoli 10 e 11 e' aumentata fino al doppio.
Testo vigente dal 17 novembre 1954
In caso di recidiva, o comunque di ricaduta, anche se, per il fatto precedente, vi sia stata oblazione, non e' ammessa altra oblazione, e la pena di cui agli articoli 10 e 11 e' aumentata fino al doppio.
Testo vigente dal 17 novembre 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art12 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.