[1]L'articolo 148 del codice penale si applica anche a coloro che siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione del codice medesimo.

[2]Qualora il condannato si trovi gia' ricoverato in un manicomio giudiziario, l'esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art39 · fonte del testo