Le norme della presente legge si applicano in quanto compatibili anche ai sanitari in servizio presso ospedali dipendenti da istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Nelle commissioni previste dalla presente legge per i concorsi presso gli istituti di cui al precedente comma i funzionari medici ed amministrativi regionali sono sostituiti da funzionari medici ed amministrativi di corrispondente qualifica del Ministero della sanita'.

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art64 · fonte del testo