Qualora in prossimita' dell'ufficio o stabilimento delle aziende postelegrafoniche esistano mense aziendali di altre amministrazioni dello Stato, istituti ed enti, l'Istituto postelegrafonici potra' stipulare, ove possibile, apposite convenzioni con le predette amministrazioni, istituti ed enti o con i gestori delle mense medesime, allo scopo di consentire l'accesso ai dipendenti postelegrafonici. Le deliberazioni relative alle convenzioni sono approvate e rese esecutive dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Testo vigente dal 17 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;245~art5 · fonte del testo