Art. 53 jobs act — Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro

All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;
  • b)il comma terzo e' abrogato. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Testo vigente dal 24 giugno 2015

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 53 jobs act, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art53 · fonte del testo