E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:

  • a)per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • b)presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  • c)ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Testo vigente dal 24 giugno 2015

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 14 jobs act, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art14 · fonte del testo