Art. 30 — Entrata in vigore
Salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 26, la presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 13 settembre 1973
Salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 26, la presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 13 settembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art30 · fonte del testo
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