[1]Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 7 della presente legge graveranno sul bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della localita' ove ha sede la commissione stessa.

[2]All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 14, valutato in L. 1.000.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art21 · fonte del testo