L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunita' economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 9, lettera g). All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'articolo 8, lettera c).

Testo vigente dal 22 aprile 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art12 · fonte del testo