Art. 10 — Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea

Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9.

Testo vigente dal 18 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-08-11;218~art10 · fonte del testo