Art. 3 — Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale

Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Testo vigente dal 12 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art3 · fonte del testo