Art. 3 — Locali per attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici o parte di essi gia' esistenti nel fondo. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Testo vigente dal 16 marzo 2006

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96~art3 · fonte del testo