All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni per l'anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate previste dall'articolo 22. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Testo vigente dal 9 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art41 · fonte del testo