Art. 35 — Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia

Le disposizioni intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d'Italia sono adottate dl Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformita' alle norme alla presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art35 · fonte del testo