Art. 9 — Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti

La Cassa e' autorizzata a costituire, con i criteri e le modalita' fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una societa' finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attivita' agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre societa' di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la societa' finanziaria puo' partecipare, in qualita' di socio, alle cooperative e loro consorzi.

Testo vigente dal 30 giugno 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art9 · fonte del testo