Art. 27 — Completamento del pino quindicennale

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, puo' autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 616 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

Testo vigente dal 30 giugno 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art27 · fonte del testo