Art. 68 — Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero

Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 68, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art68 · fonte del testo