Art. 28 — Forma del matrimonio

Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 28, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art28 · fonte del testo