Art. 18 — Ordinamenti plurilegislativi

Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono piu' sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento piu' stretto.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art18 · fonte del testo