[1]L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

[2]Si presume produttore dell'opera cinematografica chi e' indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera e' registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 45, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art45 · fonte del testo