Art. 199-bis

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data

Testo vigente dal 15 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art199bis · fonte del testo