[1]Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

[2]Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

[3]L'autore ha altresi' il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

[4]Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art18 · fonte del testo