Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonche' quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonche' quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Testo vigente dal 2 luglio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-01;347~art3 · fonte del testo