Art. 21 — Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura

All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
  • b)dopo il primo comma e' inserito il seguente: «All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.».

Testo vigente dal 20 giugno 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2022-06-17;71~art21 · fonte del testo