Art. 9 — Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e che l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusi la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o piu' precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

  • a)delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;
  • b)dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;
  • c)delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie;
  • d)delle condanne per reati militari di diserzione e renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945. Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

Testo vigente dal 22 maggio 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-21;282~art9 · fonte del testo