Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica alla pene:

  • a)per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
  • 1)285 (devastazione, saccheggio e strage);
  • 2)416-bis (associazione di tipo mafioso);
  • 3)422 (strage);
  • 4)630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
  • 5)648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • b)per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:
  • 1)71, commi primo, secondo e terzo (attivita' illecite) ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74;
  • 2)75 (associazione per delinquere).

Testo vigente dal 22 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-12-21;393~art3 · fonte del testo