Art. 3 — Utilizzazione di spazi negli edifici scolastici

Al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i comuni, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attivita' previste dall'articolo 1. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 29 luglio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2026-07-23;135~art3 · fonte del testo