Art. 39-terdecies — Utilizzo di somme residue dell'8 per mille

Le somme iscritte nel fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unita' previsionale di base 4.1.2.10 "8 per mille IRPEF Stato", non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto fondo.

Testo vigente dal 1 marzo 2006

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273~art39terdecies · fonte del testo