Art. 37-ter sostegni — Modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il settimo comma e' inserito il seguente: "Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma"

Testo vigente dal 22 maggio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art37ter · fonte del testo