Art. 13 sostegni — Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennita' in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, il «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Testo vigente dal 22 marzo 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41~art13 · fonte del testo