Art. 66-ter semplificazioni bis — Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' inserito il seguente: "4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Testo vigente dal 31 luglio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art66ter · fonte del testo