Art. 65-bis semplificazioni bis — Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno

1. Al fine di assicurare la continuita' del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2031". All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Testo vigente dal 31 luglio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art65bis · fonte del testo