Art. 55-bis semplificazioni bis — Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale

All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data".

Testo vigente dal 31 luglio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art55bis · fonte del testo