Art. 75 rilancio

Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennita' All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.".

Testo vigente dal 19 maggio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art75 · fonte del testo