Art. 158 rilancio

Cumulabilita' della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Testo vigente dal 19 maggio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art158 · fonte del testo